Matrimonio “riparatore”

Dopo il Marocco, l’Egitto, la Tunisia e, ad agosto, la Giordania, finalmente anche il Libano ha abrogato l’odiosa norma che permetteva allo stupratore di evitare la prigione sposando la vittima di violenza. L’articolo 522 del codice penale libanese riguardava diversi crimini: stupro, aggressione, rapimento e matrimonio forzato. In base a quella norma, in caso di un “un contratto valido tra l’autore di uno di questi reati e la vittima”, l’iter penale si fermava, e il verdetto, anche se pronunciato, veniva sospeso.
Purtroppo, legislazioni analoghe restano in vigore in alcuni paesi arabi come Algeria, Iraq, Libia, Siria, Kuwait, Territori palestinesi, così come in America Latina, nelle Filippine e in Tagikistan.
In Italia, l’articolo 544 del codice penale (“il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato”) è stato abrogato nel 1981, anche grazie al coraggio di Franca Viola.

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